Costituzione della Repubblica Italiana:
Art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali“.
art.30: “E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…“
art.31: “La Repubblica … Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...”
Art. 34 :”La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita“.
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Convenzioni di diritto internazionale
– Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848. In particolare art.2 del protocollo addizionale: ” A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche“.
– Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948. In particolare: art.1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti…” art.25: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza…” art.26 : “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria…”.
– Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU, 20 Novembre 1959)
– Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). In particolare, art.28: “ Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione […] devono … rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti...”
– Direttiva CEE n.486/77;
– Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare, art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato“.
– Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare, art.10: “Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale…“ art- 12 : ” Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione“.
| Norme dello Stato italiano:
– R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria); – C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit. – Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l’iscrizione di minori stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione; – C.M. n.5 del 12/1/94 (che ammette l’iscrizione di minori stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, con riserva di regolarizzazione). – D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116; – Legge 6 marzo 1998, n.40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, cit., in particolare l’art. 36 (“I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica“). – D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...”, in particolare, art. 45 .
La recente legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti disposizioni relative all’accoglienza e all’inserimento scolastico dei minori stranieri. |