Normativa internazionale ed italiana sull’integrazione degli alunni stranieri

 

Costituzione della Repubblica Italiana:

 

 

 

Art.10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali“.

 

art.30: “E’dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio…

 

art.31: “La Repubblica … Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...”

 

Art. 34 :”La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita“.

 

 

 

 

Convenzioni di diritto internazionale

 

– Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848. In particolare art.2 del protocollo addizionale: ” A nessuno può essere interdetto il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’attività che svolge  nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche“.

 

– Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10/12/1948.  In particolare:

art.1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti…”

art.25: “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza…”

art.26 : “Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria…”.

 

– Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU,  20 Novembre 1959)

 

– Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). In particolare,

 art.28: “ Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione […] devono …  rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti...”

 

– Direttiva CEE n.486/77;

 

– Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare,

 art.24: “Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato“.

 

– Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in  vigore il 23/3/1976). In particolare, 

art.10: “Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale…

art- 12 : ” Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione“.

 

 

 

Norme dello Stato italiano:

 

–  R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

– C.M.  n.301/90 cit. e  C.M. n.205/90 cit.

– Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l’iscrizione di  minori  stranieri alla scuola dell’obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino  alla  regolarizzazione della posizione;

– C.M. n.5 del 12/1/94 (che ammette l’iscrizione di minori stranieri alla scuola dell’obbligo,  ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, con riserva di regolarizzazione). 

– D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116;

–  Legge 6 marzo 1998, n.40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, cit., in particolare l’art. 36 (“I minori stranieri sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica“).

–  D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...”, in particolare,  art. 45 .

 

La recente legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti disposizioni relative all’accoglienza e all’inserimento scolastico dei minori stranieri.