IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 COMUNICA

 Che, la Legge Regionale del 18 aprile 2019, all’art.43 abolisce la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b del secondo comma. Per maggiore chiarezza si riporta integralmente il dettato di legge:

 Art. 43

(Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

  1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.
  1. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina.